Importanti accordi per la tutela degli allenatori
01/10/2009
· Dal 30 giugno tutti gli associati AIAC, con qualifica di allenatore, che siano tesserati al Settore Tecnico per società partecipanti a campionati organizzati dalla FIGC, sono assicurati con INA ASSITALIA - Agenzia Generale di Firenze - per gli infortuni subiti durante l’espletamento dell’attività di allenatore di calcio, nonché per gli infortuni in itinere, cioè quelli che avvengono durante il percorso per raggiungere il luogo di lavoro e viceversa. La polizza stipulata dall’Associazione prevede una garanzia base che assicura, nel caso di morte, un capitale di € 100.000 e, in caso di invalidità permanente, un capitale fino a € 100.000, con una franchigia per le invalidità accertate meno gravi, fino al 5%, che si annulla in caso di invalidità accertate più gravi, superiori al 20%. Per coloro che vogliono estendere la garanzia assicurativa anche al rischio extraprofessionale o che ritengono insufficienti i capitali della garanzia base, sono state previste delle estensioni facoltative, ad adesione e pagamento a carico del singolo associato, a prezzi estremamente vantaggiosi, riservati alla nostra Associazione.
Info: http://agenziafirenze.inaassitalia.it/iaportal/home.do
· Con la LND è stato costituito il Fondo di Solidarietà che dovrebbe colmare molti dei problemi che i nostri associati hanno fino ad oggi incontrato a causa delle non iscrizioni ai campionati delle società dalle quali vantavano dei crediti per effetto di delibere del Collegio Arbitrale della LND. Ebbene, il Fondo alimentato dai due Enti costitutori interverrà con le modalità previste dall’apposito regolamento per liquidare agli associati (valutando caso per caso) i loro crediti in relazione alle somme disponibili ed all'entità di ogni singolo credito.
· Ultimato il periodo transitorio, gli accordi economici tra allenatori dilettanti e professionisti per i quali è previsto il deposito presso le Divisioni o i Comitati della LND, dovranno obbligatoriamente essere depositatati con le modalità indicate al punto 14 del Comunicato Ufficiale LND n°1 del 01.07.2009. A partire dalla corrente stagione 2009/2010 tale inadempienza potrà comportare la nullità degli accordi in caso di ricorso al Collegio Arbitrale della LND.
· Sono state emanate dal Settore Tecnico più precise disposizioni per il tesseramento dei tecnici che prevedono sull’apposito modello una più dettagliata indicazione dell’incarico assunto.
In ogni caso si raccomanda fin da ora la più ampia diffusione tra gli associati della obbligatorietà del deposito dell’accordo economico.
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